
#medicinadifensiva
UN MEDICO È UN PROFESSIONISTA
INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO
QUERELE
LITI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
SENZA FONDAMENTO
NE SVILISCONO LA DIGNITÀ PROFESSIONALE
ED IL CONSEGUENTE RENDIMENTO
Premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella introdotta con la c.d. legge Balduzzi pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza.Cassazione penale, sez. IV, 01/07/2015, n. 45527
In tema di responsabilità per attività medico chirurgica, al fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, possono essere utilizzati i seguenti parametri valutativi della condotta tenuta dall'agente: a) la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, b) la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell'agente; c) la motivazione della condotta; d) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa.Cassazione penale, sez. IV, 08/05/2015, n. 22405
In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv., con mod., dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), operando soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida, non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, perché le linee guida contengono solo regole di perizia.Cassazione penale, sez. IV, 27/04/2015, n. 26996
In tema di responsabilità medica, il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l'esonero dalla responsabilità penale del sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), dovendo comunque accertarsi se la specificità del quadro clinico del paziente imponesse un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato da dette linee guida.(Rigetta, App. Reggio Calabria, 31/05/2014) Cassazione penale, sez. IV, 22/04/2015, n. 24455